Covid19 in Francia: la stretta di Macron

Il Presidente della Repubblica si è rivolto al popolo francese qualche ora fa, attraverso un discorso solenne pronunciato in tv. Ma cosa ha detto esattamente e quali saranno le conseguenze per il Principato di Monaco?

Emmanuel Macron, come previsto, ha annunciato diverse stasera misure forti per arginare una quarta ondata sempre più inarrestabile di coronavirus. Tra queste la vaccinazione obbligatoria per il personale infermieristico e non medico in ospedali, cliniche, case di riposo, stabilimenti per persone con disabilità, per tutti i professionisti o volontari che lavorano a contatto con gli anziani o fragili, anche a casa. In questo senso il Governo transalpino prevede di effettuare controlli sul rispetto di quanto prescritto a partire dal 15 settembre ma non subito, forse per dare il tempo agli operatori sanitari di adeguarsi al sistema. Più vicina, come data, invece, l’obbligatorietà della tessera sanitaria. A partire dal 21 luglio sarà l’unico mezzo per accedere ai luoghi di svago e di cultura che riuniscono più di 50 persone. In agosto questo obbligo si estenderà a ristoranti, centri commerciali, cinema, ma anche a treni e aerei. Praticamente solo le persone che sono state vaccinate o che possono mostrare un test PCR negativo da meno di 48 ore potranno consumare o trascorrere il proprio tempo libero nei locali pubblici. Quanto alla scuola, previste campagne di vaccinazione specifiche all’inizio dell’anno scolastico con particolare riferimento ai collegi e scuole medie superiori. Per disincentivare l’uso dei test PCR, questi ultimi diventeranno a pagamento già a luglio: la gratuità rimane nel caso in cui vengano prescritti da un medico. Ovviamente questa manovra non è altro che un sistema neanche tanto velato per incoraggiare la vaccinazione piuttosto che la moltiplicazione dei test. A seconda della valutazione della situazione ed evoluzione della Covid19 sul territorio francese, l’estensione del pass sanitario potrebbe essere applicato ad altre attività. Ma come reagirà Monaco di fronte a questa manovra? In attesa di ogni possibile reazione ecco il testo dell’ultima decisione ministeriale del Principato, la n° 8546, in vigore dal 10 luglio scorso. Singolare un passaggio nella premessa del summenzionato decreto che considera la vaccinazione contro il COVID-19 sia ‘attualmente insufficiente per prevenire l’infezione da SARS-CoV-2 e per evitare la diffusione della malattia da esso causata’;

Articolo 1. A partire dal 10 luglio 2021, l’ultimo paragrafo dell’articolo 11 della suddetta decisione ministeriale del 25 giugno 2021, come modificata, è modificato come segue: “Per l’applicazione di questa decisione, qualsiasi attività di danza diversa da quelle menzionate nell’articolo 30, lo yoga o il pilates o qualsiasi altra attività simile è considerata un’attività sportiva”.

Art. 2. A partire dal 10 luglio 2021:

1) nel numero 4 dell’articolo 28 della suddetta decisione ministeriale del 25 giugno 2021, come modificata, la parola “otto” è sostituita dalla parola “dieci” ;

2) la lettera e) del numero 7 dell’articolo 28 della suddetta decisione è abrogata.

Articolo 3. A decorrere dal 10 luglio 2021, l’articolo 30 della summenzionata decisione ministeriale del 25 giugno 2021, come modificata, è modificato come segue: “Fatta salva l’osservanza delle misure generali di cui al capitolo I, ad eccezione di quelle previste all’articolo 3, e delle misure specifiche di cui alla presente sezione sono:

1) l’apertura di qualsiasi stabilimento la cui attività principale sia la gestione di una discoteca;

2) qualsiasi attività secondaria di discoteca, ballo, intrattenimento musicale o karaoke, annessa a un’attività di bar o ristorante;

3) l’organizzazione di qualsiasi evento festivo o ricreativo con balli, intrattenimento musicale o karaoke.

Queste attività ed eventi possono essere forniti da uno stabilimento, anche per un evento privato, solo a beneficio dei clienti, nel rispetto delle disposizioni relative all’accesso allo stabilimento da parte di questi ultimi, come indicato nella decisione ministeriale del 1° luglio 2021 sulla tessera sanitaria. Questi clienti possono essere ricevuti solo se rispettano le suddette disposizioni. Tuttavia, la presentazione di una delle ricevute menzionate nell’articolo 2 della suddetta decisione può essere fatta solo in un formato con codice QR. Per l’attività secondaria di discoteca, ballo o intrattenimento musicale di cui al numero 2 del presente articolo, gli unici clienti la cui presenza è permessa nello stabilimento durante questa attività sono quelli che hanno presentato una delle ricevute di cui all’articolo 2 della suddetta decisione ministeriale del 1 luglio 2021. L’attività di bar o ristorante è allora soggetta alle disposizioni di questa sezione e dell’articolo 29. Durante un’ispezione dello stabilimento da parte dei servizi dello Stato, la mancata presentazione da parte di un cliente della ricevuta richiesta secondo le suddette disposizioni può giustificare la chiusura dello stabilimento di cui all’articolo 36.

Art. 4.

A partire dal 10 luglio 2021, dopo l’articolo 30 della suddetta decisione ministeriale del 25 giugno 2021, modificata, e all’interno della sezione X, intitolata “Attività delle discoteche”, del capitolo II di detta decisione, è inserito un articolo 30-1, formulato come segue:

“L’operatore o il responsabile di qualsiasi attività o evento menzionato nell’articolo precedente deve rispettare o assicurare il rispetto delle seguenti misure specifiche:

1) di ricevere i clienti solo su prenotazione e di informarli, al momento della prenotazione, delle disposizioni relative alla loro ricezione nell’articolo precedente, indicando che senza presentazione di un documento richiesto da queste disposizioni, l’accesso allo stabilimento sarà rifiutato;

2) stabilire un piano di pulizia e disinfezione rinforzata dei locali e delle attrezzature rispettando il principio del TACT (Temperatura, Azione meccanica, Concentrazione, Tempo di contatto dei prodotti di pulizia);

3) materializzare a terra, all’entrata dello stabilimento, in conformità con l’articolo 5, la linea di attesa per mantenere la distanza minima di almeno 1,5 metri tra due persone fissata dall’articolo 2;

4) Limitare il numero massimo di clienti al numero di posti a sedere del locale;

5) Richiedere ai clienti in fila e al personale di indossare maschere;

6) Richiedere ai clienti di consumare qualsiasi cibo o bevanda al loro tavolo; tuttavia, per eventi privati di festa con balli o intrattenimento musicale, sono permessi i cocktail in piedi;

7) limitare il numero massimo di persone a un tavolo a dieci, garantendo una distanza laterale di 50 centimetri tra gli ospiti; limitare questo numero a due per i tavoli tipo “bistrot”;

8) separare i tavoli o, all’interno, di almeno 1,5 metri da bordo tavolo a bordo tavolo o, all’esterno, di almeno 1 metro, o con elementi di separazione tra tavoli di altezza sufficiente

9) Incoraggiare l’uso di mappe o menu affissi, resi disponibili sugli smartphone dei clienti o disponibili su qualsiasi supporto che possa essere pulito e disinfettato con un disinfettante virucida tra ogni cliente;

10) rafforzare la pulizia e la disinfezione dei tavoli tra ogni cliente; disinfettare con un prodotto disinfettante virucida tavoli, sedie, schermi protettivi e tutti gli accessori del tavolo;

11) vietare:

a) servizio al banco;

b) servizio di guardaroba per i clienti;

c) servizio nei buffet, senza cameriere;

d) piatti e pietanze da condividere;

e) l’uso delle strutture comuni;

f) ventilatori e misters”.

Art. 5.

Il punto 3 dell’articolo 2 della decisione ministeriale del 1° luglio 2021, di cui sopra, è modificato come segue: “un certificato di prova di guarigione in seguito alla contaminazione con il virus SARS-CoV-2 è considerato come attestante il rilascio di un documento che menziona un risultato positivo ad un test virologico del tipo RT-PCR per l’individuazione del suddetto virus o ad un test antigenico che permette l’individuazione della proteina N del suddetto virus, effettuato più di quindici giorni e meno di sei mesi prima; questo certificato è valido solo per un periodo di sei mesi dalla data di esecuzione di tale test.”

Art. 6.

Al numero 2 dell’articolo 3 della suddetta decisione ministeriale del 1° luglio 2021, le parole “nei numeri 1 e 2 di” sono sostituite dalla parola “a”.

Art. 7.

A partire dal 10 luglio 2021, una cifra 3 è inserita dopo la cifra 2 dell’articolo 7 della decisione ministeriale del 1° luglio 2021, di cui sopra, formulata come segue:

” a un locale la cui attività principale è la gestione di una discoteca o a un locale con un’attività secondaria di discoteca, ballo, intrattenimento musicale o karaoke, annessa a un’attività di bar o ristorante, o a una manifestazione festiva o ricreativa con un’attività di ballo, intrattenimento musicale o karaoke.”

Art. 8.

La presente decisione sarà affissa alla porta del Ministero dello Stato e sarà opponibile ai terzi a partire dal giorno successivo alla sua affissione.

Il Consigliere del Governo-Ministro degli Affari Sociali e della Salute, il Consigliere del Governo-Ministro dell’Interno, il Consigliere del Governo-Ministro delle Finanze e dell’Economia, il Direttore dell’Azione Sanitaria, il Controllore Generale incaricato della Pubblica Sicurezza, il Direttore del Lavoro e il Direttore dell’Espansione Economica sono responsabili, ciascuno nella propria area di responsabilità, dell’esecuzione della presente decisione.

Fatto al Palazzo del Governo di Monaco il nove luglio duemilaventuno.

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Una risposta

  1. 15/07/2021

    […] Pass così come abbiamo descritto nell’articolo pubblicato qualche giorno fa e accessibile cliccando qui. Ma se nella vicina Nizza è prevista una nuova mobilitazione sabato 17 luglio alle 11h00 in Piazza […]

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