Covid19: le nuove regole per rientrare nel Principato di Monaco

Per decisione ministeriale del 25 settembre 2020 pubblicata sull’ultimo numero del Journal de Monaco, sono state esposte modifiche in merito alla legge emanata il 24 febbraio 2020 che regolava i comportamenti prescritti alle persone esposte o potenzialmente esposte al virus 2019-nCoV che rientrano o deve soggiornare temporaneamente nel Principato di Monaco.

In particolare, come indicato all’art. 1 “qualsiasi persona presente o in arrivo sul territorio nazionale e che presenti un rischio o segni di potenziale infezione da parte del virus della SARS-CoV-2 può essere messa in quarantena per il periodo di incubazione del virus e per l’esecuzione dei test necessari. Qualsiasi persona presente o in arrivo sul territorio nazionale e diagnosticata come infetta dal suddetto virus può essere messa in quarantena fino alla guarigione. Qualsiasi persona presente o in arrivo sul territorio nazionale e che presenti un rischio o segni di potenziale infezione da parte del virus della SARS-CoV-2 può essere messa in quarantena per il periodo di incubazione del virus e per l’esecuzione dei test necessari. Qualsiasi persona presente o in arrivo sul territorio nazionale e diagnosticata come infetta dal suddetto virus può essere messa in quarantena fino alla guarigione. Qualsiasi persona proveniente da un paese diverso da uno Stato membro dell’Unione europea, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Svizzera, Regno Unito o Città del Vaticano è considerata a rischio di potenziale infezione da virus della SARS-CoV-2. È considerato a rischio anche chi proviene da una regione di uno dei paesi europei sopra citati, escluso il territorio metropolitano francese, per il quale l’incidenza cumulativa su 14 giorni è superiore a sessanta casi di infezione da virus SARS-CoV-2 per centomila abitanti. A seguire, l’Art. 2. sottolinea che la decisione di mettere in quarantena la persona di cui all’articolo 1 deve essere pronunciata dal Direttore dell’Azione Sanitaria e deve specificare :

  • la sua identità;
  • la durata iniziale del collocamento, che non può superare i quattordici giorni;
  • la possibilità di rinnovare o revocare la misura prima del termine previsto, tenuto conto dello stato di salute della persona interessata, dei casi che avrebbero potuto verificarsi e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche sul virus della SARS-CoV-2;
  • il luogo della quarantena;
  • i diritti dell’interessato di cui agli articoli 3 e 32 del suddetto Regolamento sanitario internazionale (2005);
  • le condizioni per impostare il monitoraggio medico durante il collocamento.
    Il Direttore dell’Azione sanitaria è responsabile della disposizione e del funzionamento degli impianti di quarantena, del trasporto delle persone interessate all’impianto di quarantena e della loro accoglienza all’interno dell’impianto.

All’art. 3, invece, sono indicati i casi in cui l’art. 2 non è applicabile, ossia quando ‘la persona che arriva sul territorio nazionale di cui all’articolo 1, terzo o quarto comma, produce il risultato negativo di un esame virologico del tipo RT-PCR che ha ottenuto nel paese d’origine al più tardi 72 ore prima del suo arrivo. Fatte salve le disposizioni del primo comma, la decisione di cui all’articolo 2 non è adottata qualora la persona di cui all’articolo 1, terzo o quarto comma, acconsenta all’isolamento nel luogo di residenza scelto da tale persona, fino a quando un esame virologico di tipo RT-PCR non dimostri che essa non è o non è più portatrice del virus o, qualora non presenti sintomi e non acconsenta all’esame, per 14 giorni. Il paragrafo precedente non si applica a chi ha scelto una delle strutture alberghiere menzionate nell’ordinanza ministeriale n. 2010-409 del 4 agosto 2010 che stabilisce la classificazione delle strutture alberghiere, e successive modifiche, come luogo di soggiorno temporaneo. La persona che ha scelto come luogo di soggiorno temporaneo una struttura alberghiera menzionata nel suddetto decreto, fermo restando l’obbligo di redigere il modulo informatico previsto dall’articolo 9 del Sovrano decreto 19 marzo 1964, n. 3.153, relativo alle condizioni di ingresso e di soggiorno degli stranieri nel Principato, come modificato, compila il modulo di dichiarazione, il cui modello è riportato in appendice, e lo consegna alla persona all’uopo designata da detta struttura.

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