Principato di Monaco e COVID19: nuove regole per rientrare in sicurezza

Pubblicata sull’edizione N°8501 del Journal de Monaco, la decisione ministeriale del 20 agosto 2020 stabilisce le nuove regole per chi proviene da alcune zone considerate a rischio COVID19 ‘in modo da prevenire la possibile diffusione dell’epidemia, nell’interesse della salute pubblica’. Calcolando inoltre che da qualche giorno tutti i paesi confinanti con il Principato di Monaco sono stati indicati dal Governo francese in Lista Rossa (sono 21 i dipartimenti classificati così), la norma si sofferma sulla necessità della quarantena preventiva e quella diagnosticata nel caso di infezione, i cui termini sarebbero da rispettare fino alla negativizzazione del paziente. Il tutto avviene mentre tra l’Italia e la Francia sono in corso trattative su come arginare la diffusione del coronavirus intervenendo alle frontiere con dei provvedimenti restrittivi sanitari. Per ritornare al Principato di Monaco, invece, dove ad ieri con ulteriori 7 persone testate positive al coronavirus siamo arrivati ad un totale di 138 residenti malati di Covid19, di cui una in rianimazione all’ospedale Princesse Grace di Monaco, 42 in cura presso il proprio domicilio e 89 guariti – è importante sottolineare il fatto che questo decreto in realtà sostituisce gli articoli 1 e 3 della precedente legge emanata il 24 febbraio 2020 dal Ministro di Stato di Monaco, Serge Telle – congedato lo scorso 31 settembre – e prevede 3 articoli che riportiamo integralmente qui di seguito.

ART. 1
Gli articoli da 1 a 3 della citata Decisione Ministeriale del 24 febbraio 2020 sono sostituiti da quattro articoli così formulati:

Articolo 1. Qualsiasi persona presente o in arrivo sul territorio nazionale e che presenti un rischio o segni di potenziale infezione da parte del virus della SARS-CoV-2 può essere messa in quarantena durante il periodo di incubazione del virus e sottoposta ai test necessari. Qualsiasi persona presente o in arrivo sul territorio nazionale e diagnosticata come infetta dal suddetto virus può essere messa in quarantena fino alla guarigione. Qualsiasi persona proveniente da un paese diverso dagli Stato membro dell’Unione europea, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Svizzera, Regno Unito o Città del Vaticano è considerata a rischio di potenziale infezione da virus della SARS-CoV-2.

Già alle 8h00 del mattino ci sono code davanti ad un laboratorio privato di Monaco per eseguire il test PCR

Una persona è considerata a rischio anche se proviene da una regione di uno dei paesi europei sopra citati, qualora l’incidenza cumulativa su 14 giorni è di oltre 60 casi di infezione da virus SARS-CoV-2 ogni 100 000 abitanti. Articolo 2. La decisione di mettere in quarantena la persona di cui all’articolo 1 deve essere pronunciata dal Direttore dell’Azione Sanitaria e deve specificare: la sua identità; la durata iniziale del collocamento, che non può superare i quattordici giorni; la possibilità di rinnovare o revocare la misura prima del termine previsto, tenuto conto dello stato di salute della persona interessata, dei casi che avrebbero potuto verificarsi e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche sul virus della SARS-CoV-2; il luogo della quarantena; i diritti dell’interessato di cui agli articoli 3 e 32 del suddetto Regolamento sanitario internazionale (2005); le condizioni per la fornitura di un follow-up medico durante il tirocinio. Il Direttore dell’Azione sanitaria di Monaco è responsabile della disposizione e del funzionamento degli impianti di quarantena, del trasporto delle persone interessate all’impianto di quarantena e della loro accoglienza nell’impianto. Articolo 3. La decisione di cui all’articolo 2 non è adottata se la persona che arriva sul territorio nazionale di cui all’articolo 1 produce un risultato negativo di un esame virologico del tipo RT-PCR eseguito nel paese di origine al più tardi 72 ore prima dell’arrivo. Fatte salve le disposizioni del primo comma, la decisione di cui all’articolo 2 non è adottata qualora la persona di cui all’articolo 1 acconsenta all’isolamento nel luogo di residenza scelto da tale persona, fino a quando un esame virologico di tipo RT-PCR non dimostri che essa non è o non è più portatrice del virus o, qualora non presenti sintomi e non acconsenta all’esame, per 14 giorni. Il comma precedente non si applica a chi ha scelto come luogo di soggiorno temporaneo una delle strutture alberghiere di cui al decreto ministeriale n. 2010-409 del 4 agosto 2010 e successive modifiche, di cui sopra. Il soggetto che ha scelto come luogo di soggiorno temporaneo una struttura alberghiera di cui al decreto ministeriale n. 2010-409 del 4 agosto 2010, modificato, di cui sopra, soggetto all’obbligo di redigere il modulo informatico previsto dall’articolo 9 del Sovrano decreto 19 marzo 1964, n. 3.153, modificato, di cui sopra, compila il modulo di dichiarazione, il cui modello è riportato in appendice, e lo consegna al soggetto all’uopo designato dalla suddetta struttura. Articolo 4. Il Direttore della Sanità Pubblica e il Direttore della Pubblica Sicurezza sono, ciascuno per quanto lo riguarda e ai sensi degli articoli 65 e seguenti del citato Sovrano Ordine n. 6.387 del 9 maggio 2017, incaricati dell’esecuzione della presente decisione.
ART. 2
L’allegato – vedi modulo qui pubblicato, n.d.r.- alla presente decisione è allegato alla decisione ministeriale del 24 febbraio 2020 di cui sopra.
ART. 3
Il Direttore della Sanità Pubblica e il Direttore della Pubblica Sicurezza sono responsabili, ciascuno a titolo personale e in conformità agli articoli 65 e seguenti del Sovrano Ordine 6.387 del 9 maggio 2017, di cui sopra, dell’attuazione della presente decisione. Fatto a Monaco, nella Casa del Governo, il 20 agosto duemila e venti. Firma il Ministro di Stato, S. TELLE.

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